venerdì, luglio 14, 2006

Le liberalizzazioni - 3

La professione forense…..retribuita, finalmente, anche sulla base del risultato ottenuto in favore del cliente dall’attività del professionista !

E’ da premettere che il decreto – legge Bersani del 4 luglio 2006, n. 223 con l’art. 2 non ha inteso intervenire su questa professione per rimodularla attraverso una nuova e diversa regolamentazione organica, pur necessaria ed ipotizzata per il futuro dal competente ministero della giustizia, bensì per introdurre solamente alcune nuove regole attinenti, in particolare, il profilo economico intercorrente tra avvocati da un lato ed i loro clienti dall’altro in quanto sino ad oggi improntato a norme in contrasto con le leggi della libera concorrenza.
E non poteva essere altrimenti atteso che tutte le normative introdotte dal decreto legge in parola tendono solamente ad eliminare con urgenza nei più svariati campi della distribuzione e dei servizi – nella specie quelli forniti da attività professionali - alcuni evidenti ostacoli, frutto di antichi privilegi garantiti da una vetusta legislazione ma sopravvissuti nel tempo per l’inerzia dei precedenti governi, che ponevano i clienti - consumatori del servizio prestato dal professionista nell’impossibilità di poter scegliere il prezzo più vantaggioso.
Giova rammentare che in linea generale, secondo l’UE, i più evidenti ostacoli al pieno regime di concorrenza sono:
· i prezzi fissi e quelli “raccomandati”;
· le norme restrittive sulla pubblicità;
· i requisiti di accesso alle professioni:
· le strutture monopolistiche aziendali.
Ripeto inoltre che, in sede comunitaria, è da anni che la legislazione italiana è sotto tiro per non aver i nostri governanti dato mano, sulla traccia di precise norme cogenti, peraltro già applicate nel resto dei Paesi facenti parte della UE, a “modernizzare”, liberalizzandole, le nostre leggi disciplinanti le professioni, in modo principale quelle di avvocato, notaio, ingegnere, architetto, farmacista e tutte quelle contabili.
Ciò premesso ritengo utile, per completezza di esposizione e per meglio far comprendere l’arretratezza del nostro ordinamento giuridico in tema di professioni, segnalare quella che è stata la legge base sulla quale, sia pure con alcune modificazioni introdotte col passar degli anni, è andata a sviluppare la professione forense.
Mi riferisco al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito in Legge 22.01.1934, n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 05.12.1933; questa legge, pur riveduta e corretta nel tempo con l’abrogazione di alcune sue norme, regola ancor oggi la parte economica del rapporto professionale attraverso i due articoli più sotto indicati; la proposta di legge di riforma approvata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 11 settembre 2003, che peraltro lasciava intatta la pregressa normativa attinente la parte riguardante il metodo di quantificazione delle parcelle, non è stata recepita dal governo all’epoca in carica.
Ma ecco il testo dei due articoli che ora ci interessano.
- Art. 57.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di Cassazione ed al Tribunale supremo militare.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia.
- Art. 58.
I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Le disposizioni contenute in queste due norme, di sapore corporativistico in quanto elaborate in pieno regime fascista, sono proprio quelle prese di mira dal decreto legge 233 in quanto divenute, in un libero mercato qual è quello di oggi, del tutto anacronistiche.

Ci si può domandare che beneficio possano trarne da questa nuova normativa ora introdotta i clienti.
E di tutta evidenza come l’abolizione delle tariffe minime e massime del servizio comporti un abbattimento dei valori tabellari prefissati per legge con conseguente diminuzione dei prezzi in quanto il cliente, anche in queste occasioni, potrà valutare, fra le diverse libere offerte dei professionisti, quella a lui più favorevole.
Ma c’e di più, così come anticipato nel titolo, il decreto legge Bersani consente anche di vincolare l’entità del compenso al risultato della causa, sistema questo molto in uso nel mondo anglosassone ma, sino ad ieri, non consentito in Italia.

Qualcosa ci sarebbe da dire a proposito della reazione avuta dagli avvocati che hanno indetto uno sciopero di lunga durata senza darne il previsto preavviso; ma mi riprometto di ritornate presto su questo argomento avendo qualcosa da rimproverare a molti di questi professionisti, responsabili di aver quasi sempre osteggiato, anche ritardandoli, vari tentativi di introdurre alcune riforme atte a snellire e velocizzare i procedimenti giudiziari, specie in campo civile.
Questo nuovo corso di marca “liberale” suona alle nostre orecchie come musica nuova al punto che anche i cittadini – consumatori, direttamente beneficiari delle regole introducenti dei nuovi rapporti tra domanda ed offerta, stentano a capirci qualcosa; ma le nostre “controparti” l’hanno compreso benissimo, d’ora innanzi sono costretti a rinunciare per legge a tanti loro privilegi e per questo scioperano.
Qualcuno ha avuto anche la spudoratezza di affermare che la loro categoria non comprende il motivo per cui debbono scannarsi tra di loro per fare un favore a noi”!
La libera concorrenza viene da loro concepita come una mattanza tra operatori di una stessa categoria ma, avendo una tale egoistica mentalità, dimenticano che anch’essi nel corso di una stessa giornata usano vestire i panni del consumatore; accade infatti che anche gli avvocati abbiano la necessità di farsi trasportare da un taxi e che un taxista abbia bisogno di un avvocato, di contrarre una polizza assicurativa e via di seguito e che i componenti di entrambe le categorie abbiano bisogno di acquistare dei farmaci, i cui costi da noi sono i più alti rispetto agli altri Paesi europei, ovvero di fare la normale spesa per le necessità familiari.
Dobbiamo noi tutti rammentare che il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, è stato molto chiaro nel dire che chi è contrario ed osteggia queste liberalizzazioni deve rassegnarsi e comprendere che questo suo governo di centrosinistra è stato chiamato a decidere per il bene e nell’interesse della collettività.
A parte la considerazione che con questi provvedimenti la legislazione italiana va sempre più avvicinandosi a quelle più moderne, in perfetta sintonia con i tempi ed i Trattati europei, le cui normative sono già in vigore da molto tempo in diversi Paesi della comunità europea.
Era ora !

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