sabato, luglio 18, 2009

Una discussa sentenza

LA SENTENZA SUL CASO

SANDRI

Parte prima

Ad oggi si sono susseguiti alcuni commenti favorevoli, alquanto pochi rispetto a quelli sfavorevoli con contorno di affermazioni non propriamente informate ad un senso di equilibrio ma basate soprattutto su degli impulsi emotivi determinati dal grado di parentela e/o di amicizia con la vittima.

E non poteva essere altrimenti quanto meno per coloro che avevano con la vittima rapporti di parentela, di amicizia nonché di appartenenza ad un folto gruppo di supporter di una nota squadra di calcio.

Ma gli altri ?

Credo che per poter dare un giudizio obbiettivo occorrerebbe conoscere bene alcune circostanze, prima fra tutte, la conoscenza della composizione di una Corte di Assise, di come viene formata, sino a come si decide in camera di consiglio, una volta conclusa l’udienza dibattimentale.

Ciò a prescindere dal fatto che il punto chiave di ogni processo in sede penale, è l’accusa, cioè il Pubblico Ministero, cui incombe, chiedendone la condanna con relativa determinazione della pena, a dover provare la colpa dell’imputato nonché il grado di essa, tenuto conto dell’esistenza o meno di attenuanti generiche o specifiche del reato contestato ovvero di circostanze attenuanti.

Non è la difesa che deve dimostrare l’innocenza dell’imputato anche se, per contrastare l’accusa, può portare prove a discarico e quant’altro a lui favorevole, tipo perizie, nella specie anche balistiche a contrasto con quelle del PM.

Una volta chiariti questi punti e smorzati quei naturali impulsi determinati dalla situazione emotiva di ogni soggetto che si trova in un contesto alquanto antagonista, potrà decidere, senza se e senza ma, se l’emanata sentenza corrisponda in fatto ed in diritto ad un giudizio equo e misurato o meno.

Incominciamo con la struttura di una

CORTE D’ASSISE

La Corte d’Assise è un organo giudiziario di natura collegiale cui è stata affidata la competenza di una serie di reati di una certa gravità ed è composta da:

- Un Presidente che, per lo più, ha il grado di consigliere della Corte di Cassazione;

- Un giudice togato, meglio denominato come “giudice a latere”,

cui viene spesso demandato l’onere di redigere le emanande sentenze;

- Sei giudici “popolari”, scelti a sorte prima dell’apertura della sessione di udienze da un albo in cui, su richiesta degli interessati, vengono iscritti dai comuni di residenza.

Per essere iscritti occorre avere:

a- Età compresa tra i trenta ed i sessantacinque anni:

b- La licenza di scuola media inferiore quale titolo di studio;

c- Il godimento dei diritti civili.

Per l’iscrizione nel registro dei giudici popolari per la Corte d’Assise d’Appello valgono le stesse condizioni ma il titolo di studio posseduto deve essere la licenza di scuola media superiore.

NON POSSONO ESSERE CHIAMATI AD ESPLETARE LE FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE:

1- I magistrati di carriera ed i funzionari in attività di servizio addetti od appartenenti all’ordine giudiziario;

2- Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato o gli appartenenti a qualsiasi organo di Polizia in attività di sevizio;

3- I ministri di qualsiasi culto nonché i religiosi di ogni ordine e congregazione.

In buona sostanza un cittadino qualunque purchè rientrante nelle categorie più sopra indicate

SEGUE

Nessun commento: