giovedì, settembre 03, 2009

Atti persecutori


Mobbing Vs. Stalking

Si tratta di due fenomeni, solo apparentemente uguali, che in questi ultimi tempi sono divenuti nell’attuale degrado della nostra vita sociale, in senso negativo, di enorme rilevanza, tanto da meritare accese discussioni da parte della dottrina giuridica.

Sono fenomeni eguali ?

Cosa le contraddistingue ?

Alla fine ne è sortito un nuovo articolo del nostro Codice Penale:

il 612 bis

rubricato sotto il titolo di

ATTI PERSECUTORI.

Vi propongo, al riguardo, un interessante articolo scritto

dall’avv. Maximilian Maria Russo.

Il Legislatore italiano ha recentemente colmato la lacuna del nostro Ordinamento in tema di molestie e, più in generale, di atti persecutori.

E’ stato infatti introdotto l’art. 612 bis del codice penale (‘Atti persecutori’),

secondo il quale

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Si è voluto in questo modo contrastare il fenomeno del cosiddetto ‘stalking’ (dall’inglese to stalk = molestare, perseguitare).

Mettiamo a confronto il fenomeno dello stalking con quello del mobbing quale comportamento illecito del datore di lavoro o dei colleghi protratto nel tempo, preordinato e finalizzato all’emarginazione o all’eliminazione del lavoratore che ne è vittima.

Nonostante l’esistenza del fenomeno sia ormai apertamente riconosciuta dalla Magistratura del Lavoro e nonostante un numero sempre maggiore di lavoratori affermi di essere (o di essere stato) vittima di mobbing, nel nostro Paese manca ancora un’apposita legge a tutela del lavoratore.

Si tratta di una lacuna legislativa che ha dato origine a un acceso dibattito tra quelli che ritengono indispensabile disciplinare normativamente il fenomeno del mobbing e quelli che invece sono contrari.

Una delle differenze tra il mobbing e lo stalking è che in quest’ultimo l’aggressore pone in essere la condotta persecutoria nell’ambito della vita privata della vittima, mentre nel mobbing l’aggressore si muove all’interno dell’ambiente di lavoro.

Tuttavia, gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto alla sfera economica e professionale (ad esempio, l’autoeliminazione della vittima che molto spesso si trova costretta a dimettersi), ma finiscono inevitabilmente col ripercuotersi nella vita sociale, personale, familiare del lavoratore vittima di mobbing (svilimento della personalità e della dignità umana che può provocare disturbi psicofisici, perdita di fiducia e di autostima, stato d’ansia, ecc.).

Ecco perché, a mio parere, quello dello stalking è un fenomeno per certi versi simile a quello del mobbing, soprattutto per quanto riguarda gli effetti negativi sulla persona, persona che lo Stato ha il dovere di tutelare in qualsiasi ambito della vita.

Si possano verificare episodi di stalking anche in ambito lavorativo, e non si tratta necessariamente di episodi posti in essere dal datore o dal superiore.

Si pensi al caso di quel dipendente che, volendosi vendicare del datore di lavoro ritenuto arrogante e autoritario, lo attacca sulla sfera privata con telefonate continue nel cuore della notte, messaggi sms intimidatori, minacce, ingiurie, ecc.

Le caratteristiche in comune e il fatto che per lo stalking si sia ritenuto di dover contrastare normativamente il fenomeno, ripropongono la questione sulla necessità o meno di disciplinare normativamente anche il fenomeno del mobbing.

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