mercoledì, novembre 04, 2009

La Corte dei Diritti Umani - 2

No al Crocefisso in classe

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Già anni addietro, per un singolo caso vertente su questa tematica, ebbi l'occasione di andare sino in fondo ad un episodio che, da solo, poteva considerarsi quasi del tutto irrilevante se non fosse stato che investiva un principio fondamentale su cui si basa, almeno dovrebbe basarsi, il nostro Stato, quello della sua

LAICITA'.

Il quesito che ci si poneva allora, come sino ad oggi del resto, era quello riguardante l'esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche e negli edifici pubblici ed in particolare se il mantenimento di questa prassi contrastasse o meno con le norme vigenti e violasse o meno dei principi giurisprudenziali contenuti in sentenze emanate da alcuni gradi della nostra magistratura, sia di merito che costituzionale.

Nella ricerca mi sono imbattuto nello studio che qui di seguito ritengo, pur nella sua lunghezza, proporvelo per intero, affinchè possiate fare le vostre opportune considerazioni e conclusioni-

Tanto perchè sul caso sono state dette tante idiozie anche da parte di gente di un certo peso politico e religioso.

Eccovelo.

Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici

di

Giovanni Cimbalo

Professore ordinario di

DIRITTO CANONICO e DIRITTO ECCLESIASTICO

presso l’Università di Bologna

(11 novembre 2003)

L'esposizione del Crocefisso nella scuola pubblica venne disposta mediante circolare, con riferimento alla legge Lanza del 1857 per la quale l'insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell'istruzione cattolica,

posto che quella era allora la religione dello Stato.

La legge Boncompagni non fece che ratificare tale posizione.

Successivamente il crocefisso fu definitivamente introdotto nelle aule scolastiche dalla C. M. P.I. 22 nov. 1922, che prepara il terreno al R. D. 1 ottobre 1923 n. 2185. Con tale norma l'insegnamento della religione cattolica diviene

fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica e dunque il crocefisso è parte di quell'insegnamento diffuso della religione cattolica che permea di sé anche i programmi scolastici.

Tale orientamento rimane anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione:

ne sono prova i programmi per le scuole elementari del 1955 che assegnano alla religione un ruolo centrale nel progetto educativo e continuano a prevedere la preghiera in classe.

Bisognerà attendere i nuovi programmi della scuola elementare e quelli per la scuola media unica perché la preghiera scompaia.

Avrebbero dovuto scomparire anche i crocifissi, cosa che avviene in molte delle scuole di nuova istituzione, ma la previsione rimane, anche se l'insegnamento diffuso della religione viene contestato in sede giurisdizionale.

La Corte Costituzionale minaccia di pronunciarsi sul vecchio art. 36 del Concordato lateranense (cfr. Pretura di Roma, ordinanza 12 febb. 1977, n. 215,

in "G. U." 8 giugno 1977, n. 155, 4313 ss.;

nonché Corte Costituzionale Ordinanza 21 dic. 1985, n. 365, in "Giur. Cost.", 1985, 12, parte prima, 2547-2552), perciò, non a caso, il Concordato del 1984 non prevede l'insegnamento diffuso della religione cattolica nella scuola pubblica e l'art. 9 della legge 11 agosto 1984 n.449, relativa all'Intesa con i Valdesi, vieta esplicitamente l'insegnamento diffuso della religione cattolica.

Inoltre viene abrogato il principio della religione di Stato, mediante il punto 1 del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama.

La dottrina, la giurisprudenza e il Consiglio di Stato (cfr. parere 27 aprile 1988, n. 63) -nonché quegli avvocati di parte che sono gli "Avvocati dello Stato" - e da ultimo l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila (ordinanza 23 ottobre 2003 –

G. U Montanaro -Smith c. Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena), hanno sostenuto che l'affissione del crocefisso nelle aule scolastiche avviene in esecuzione di norme amministrative e regolamentari non abrogate.

A riguardo è stata rilevata o la persistenza in vigore delle citate norme o la abrogazione implicita di esse, in quanto tratterebbesi di norme cadute in desuetudine, poiché non sussistono più le basi normative che rendevano possibile imporre attraverso un provvedimento amministrativo l'esposizione di un simbolo religioso, il crocifisso, strumentale a un tipo d'insegnamento diffuso della religione (cfr., tra gli altri, L. Zannotti, Il crocifisso nelle aule scolastiche, in Dir. Eccl., I/1990, ma anche Sentenza Cassazione penale, sez. IV, n. 439/00).

Le circolari ministeriali che prevederebbero l'esposizione del crocefisso avrebbero dovuto essere impugnate davanti al giudice amministrativo, chiedendone la disapplicazione, ma ciò non è avvenuto, almeno fino ad oggi, quando alcune di queste disposizioni vengono fatte rivivere (cfr. M.P.I., nota 3 ottobre 2002, prot. N. 2667, oggetto: Esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche) malgrado la ricordata sentenza della Cassazione Penale, invocando non solo pronunce di un organo "domestico" come il Consiglio di Stato, o spacciando note di consulenti di parte - gli Avvocati dello Stato - come decisioni di un organo giurisdizionale (cfr. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Parere 16 luglio 2002, diffuso nelle scuole dell'Emilia Romagna dalla Direzione Generale Regionale con nota prot n. 12143 del 16.7.2002 e dal Centro Servizi Amministrativi di Bologna, con nota datata 9 agosto 2002, Ufficio Affari Generali Prot. N. 5872/C12), ottenendo pronunciamenti di alcuni TAR discutibili, nella procedura seguita prima che nel merito, in quanto si pronunciano avendo come riferimento i contenuti delle disposizioni regolamentari, piuttosto che valutazioni sulla violazione di legge.

Ben poco viene detto dai TAR sul fatto che le norme amministrative richiamate non sono più sorrette dall'art. 1 dello Statuto albertino, non foss'altro che per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 1 del Protocollo Addizionale.

Bisognerebbe cercare la copertura legislativa di tali disposizioni in altre norme, pena la nullità della disposizione amministrativa, e tuttavia ciò non viene fatto.

E dire che un significativo e tecnicamente risolutivo intervento - ignorato da più parti -si ebbe con l'art. 30 della L. 28 luglio 1967 n. 641

(Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie:

La facoltà spettante al Ministro della P. I., a norma degli art. 119,120,121

del Regolamento Generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 è estesa per l'arredamento delle scuole medie) e con la Circolare 19 ott. 1967, n. 361 (prot. MPI 2527), Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: L. 28 luglio 1967 n. 641, art. 29, 30 emanata non a caso

contestualmente al D. M. 30 giugno 1967, n. 756 (G.U. 29 ag. 1967, n. 216), Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore.

Nell'allegato B alla citata circolare si dispone relativamente all'arredamento scolastico, richiamando gli artt. 120 e 121 R. D. 1297/28 e l'art. 30 L. 641/67 e si fornisce lo schema di richiesta di contributi – da compilarsi a cura dei comuni -per provvedere alla fornitura dell'arredo scolastico.

E' qui che si menziona come primo arredo il Crocefisso.

Vi è dunque - contrariamente a quando comunemente si ritiene - una norma di legge da impugnare davanti alla Corte Costituzionale, in modo da far decadere, nel caso di tale legge venga acclarata l'incostituzionalità, la norma amministrativa connessa, superando ogni polemica e distinguo sulla natura legislativa dei provvedimenti amministrativi dei Testi Unici: dell'art. 118 R. D. 30.4.1924, n. 965 e art. 10 e dell'allegato C al R. D. 26.4.1928, n. 1297!

Prima di procedere in tale direzione c'è da chiarire se la normativa del 1967 è abrogata dalla L. 23 dicembre 1991 n. 430, art. 2, richiamata dal T.U., D. Lgs. 16. 4. 1994 n. 297, artt. 107 (materne), 159 (elementari), 190, (medie).

E' pur vero che nell'elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l'arredo si fa riferimento esplicito solamente all'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco per la materna (art. 107, punto 2 ).

In modo più chiaro ed esplicito l'art. 159 stabilisce:

"Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari".

Di contenuto analogo le altre norme citate che non fanno riferimento alcuno al crocefisso come arredo.

Tuttavia la norma finale di chiusura del Testo Unico, all'art. 676, recita:

"Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".

La citata norma di chiusura non è felice nella sua formulazione e chiara.

Pertanto riteniamo che, nel dubbio, il giudice investito della questione potrebbe rinviare all'esame della Corte Costituzionale gli articoli 29 e 30 della Legge del 1967 e la relativa circolare citate per contrasto con gli articoli 3, 8, 19, 21, 33, I comma, e 97 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 7 della Costituzione laddove esso richiama i Patti Lateranensi e quindi le sue modifiche, segnatamente l'art. 1 del Protocollo Addizionale che ha riconosciuto non più in vigore l'art. 1 dello Statuto Albertino che prevedeva che la regione cattolica fosse la religione dello Stato.

Del resto c'è da riflettere sul fatto che l'esposizione del Crocefisso non avviene in un luogo a caso.

Esso è posto o dietro l'insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l'insegnamento impartito, o viene posto sopra la porta della classe, a simboleggiare con il passaggio di studenti e docenti sotto di esso, sottomissione o comunque l'accettazione di porsi sotto la sua protezione.

Come si vede il messaggio lanciato attraverso l'esposizione simbolica del Crocefisso, per le modalità con le quali viene resa operativa, non è collegabile al patrimonio storico del popolo italiano (art. 9 Accordo di villa Madama, 1984),

ma bensì ad un inaccettabile ed anacronistico imperio della religione sulla scienza ed il sapere.

Ma c'è proprio bisogno del rinvio alla Corte Costituzionale?

Rileviamo per inciso che la norma della L. 641 del 1976 e i provvedimenti amministrativi connessi potrebbero essere dichiarati in contrasto con norme successive e di rango superiore.

Intendiamo riferirci all'art. 9 della L. 11 agosto 1984, n. 449 che recepisce l'intesa con la Tavola Valdese, e alle analoghe norme delle altre intese sottoscritte, che in quanto contenute in leggi rinforzate e quindi in norme superiori nella gerarchia delle fonti, la dove si fa divieto dell'insegnamento diffuso e di pratiche religiose nella scuola, prevale sulla legge ordinaria (cfr. il ricorso presentato dalla Tavola Valdese, la Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, il Comitato bolognese Scuola e Costituzione davanti al TAR Emilia Romagna avverso le delibere di due Consigli di Circolo che disponevano l'effettuazione di pratiche di culto durante l'orario scolastico, Tar Emila-Romagna, Sentenza n. 250, 17 giugno 1993).

L'esposizione del Crocefisso non sarebbe altro, in questo contesto, che l'adorazione del simbolo di una fede religiosa.

Alcune considerazioni.

Il Crocefisso come arredo: le competenze delle scuole

Partendo dalle citate norme del T. U. del 1994 si potrebbe sostenere che il Crocefisso rientri tra gli "arredi" scolastici e che quindi esso fa parte dell'addobbo di una classe, deciso, in base ai principi di autonomia, dagli organi scolastici.

La conseguenza sarebbe che ogni Comune - e quindi ogni comunità locale -decide in conformità agli orientamenti presenti sul territorio.

Tale orientamento sembrerebbe confermato da alcune delibere comunali che dispongono l'acquisto di crocefissi, ma a ben guardare esse non contengono che inviti e raccomandazioni alle scuole a esporre il crocefisso - ma a chi nella scuola ?

Fare riferimento agli organi scolastici significa riferirsi al dirigente scolastico regionale, al dirigente della singola scuola, agli organi collegiali, al singolo insegnante, magari sentite le famiglie ?

Significativo a riguardo l'esito del già citato tentativo di alcuni Consigli di Circolo dell'Emilia Romagna che avevano deciso di far svolgere attività di culto in orario scolastico, che hanno visto il loro tentativo bloccato dal TAR al quale si sono rivolti alcune confessioni religiose e associazioni di insegnanti, genitori, studenti, cittadini.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sostenuto a riguardo che in alcun modo si possono interrompere le lezioni per svolgere atti di culto, reintroducendo l'insegnamento diffuso della religione cattolica.

E' da escludersi quindi l'autonoma iniziativa della scuola pubblica nella definizione dei caratteri generali della prestazione all'utenza e negli elementi caratterizzanti il servizio.

E' questo l'elemento tipico della prestazione, caratteristico della scuola privata, peraltro inserita - se ha richiesto la parità - a pieno titolo nel sistema scolastico nazionale, ai sensi della L. 62/2000.

Le esigenze particolari in campo religioso di famiglie e alunni possono essere soddisfatti dunque, nell'attuale ordinamento, nell'ambito della scuola orientata paritaria.

Il Crocefisso come arredo.

Le competenze dei comuni e delle province.

Le competenze del Ministro

Abbandonata quindi l'ipotesi di una competenza delle scuole rimane da capire dove possa rinvenirsi quella delle Amministrazioni comunali o provinciali.

Sembrerebbe nel fatto che tali Enti sono preposti a provvedere agli arredi delle scuole e che quindi intervengono non già con riferimento al valore culturale del simbolo, ma alla sua natura di arredo.

Ma spetta ai Comuni stabilire quali sono gli arredi o non piuttosto al Ministro della Pubblica Istruzione o alla scuola ?

Se spetta al Ministro della Pubblica Istruzione si può certamente procedere attraverso una circolare, o altro tipo di disposizione regolamentare, tuttavia citando una qualche norma di riferimento legislativo.

Se dovessimo considerare il Crocefisso indice di un indirizzo generale culturale della scuola pubblica, posto che ai sensi dell'art. 33 c. II:

"E' compito della Repubblica emanare le norme generali sull'istruzione...",

tale indicazione non può essere elusa, ne può essere derogata dalle norme introdotte con la modifica del capo V della Costituzione, poiché gli ambiti di intervento degli Enti diversi dallo Stato sono espressamente definiti.

L'art. 114 del rinnovellato testo costituzionale va letto necessariamente nel combinato disposto con l'art. 5 della Costituzione e pertanto la posizione dello Stato continua ad essere assolutamente preminente nel garantire i valori fondanti dell'Unità nazionale.

Inoltre l'autonomia assicurata dall'art. 114 ai diversi Enti va valutata "secondo i principi fissati dalla Costituzione" art. 114 c. II ".

Pertanto le disposizioni che obbligherebbero all'esposizione di un simbolo religioso e, segnatamente del Crocefisso, non potrebbero che essere contenute in una legge o comunque scaturire da un provvedimento legislativo a carattere nazionale, conforme ai principi costituzionali, provvedimento che come abbiamo visto esiste ma che il Ministero ignora.

Inoltre intervenendo il Ministro dovrebbe rispettare le norme costituzionali ricordando che

"La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione".

Il riferimento alla Repubblica farebbe escludere il solo riferimento al potere ordinatorio e organizzatorio del servizio da parte del Ministero e inoltre, considerato per inciso che una scuola dove l'arredo delle classi si decide a livello ministeriale è certamente una strana scuola dell'autonomia, le norme costituzionali contengono certamente il principio di laicità, che informa di se anche l'operato amministrativo ed organizzatorio del Ministero dell'Istruzione, principio confermato e ribadito dalla sentenza 203/89 della Corte Costituzionale.

Laicità dello Stato e "laicità relativa"

C'è in dottrina chi ha parlato di "laicità relativa" o ponderata, affermando che la religione cattolica è fatto anche culturale che incide nella scuola e sui caratteri identitari del suo messaggio culturale che da essa promana.

Aggiungiamo, tanto incide che vi si insegna la religione cattolica, tanto incide che è consentito alle scuole cattoliche che ottengono la parità ai sensi della L. 62/2000, art. 1/3, di far parte del sistema scolastico nazionale, sistema integrato finanziato dallo Stato.

Lasciando per ora da parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di tali norme, si vorrebbe rinvenire un ulteriore vincolo alla libertà di coscienza degli allievi, quello dell'esposizione del crocefisso in classe in nome della

"lacità relativa",

forzando il dettato costituzionale attraverso provvedimenti amministrativi (ma ignorando quelli legislativi),

benché - sia detto per inciso - la Chiesa cattolica non abbia fatto oggetto di richiesta l'affissione del Crocefisso in locali pubblici durante le trattative per la revisione del Concordato: sarebbe questa, dunque, una scelta autonoma dello Stato che usa il crocefisso come marcatore culturale!

Ma come si fa a fare appello alla "laicità relativa” quando in quest'ultimo decennio la Corte Costituzionale si è sforzata di negare ogni posizione di privilegio alla religione cattolica, stabilendo l'inesistenza del principio di "laicità relativa"!

Infatti - senza andare molto lontano nel tempo - ricordiamo che con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in Foro italiano, I, 1996, p. 30) la Corte Cost. ha dichiarato incostituzionale l'art. 724, 1° comma C.P., limitatamente alle parole:

«o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato».

Questa decisione trova i suoi precedenti in due inviti (sentenza n. 14 del 1973 e sentenza n. 925 del 1988, rispettivamente in Foro italiano, I, 1973, p. 970 e in Foro italiano, Rep. 1988, voce Bestemmia, nn. 2, 3.), non raccolti dal legislatore, di estendere ad ogni religione la tutela ivi prevista e afferma che la dichiarazione di incostituzionalità di tale articolo del codice penale deve essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza (cfr. Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in Foro italiano, I, 1996, p. 40.

In senso contrario cfr. però Colaianni N., La bestemmia ridotta e il diritto penale laico, in Foro italiano, I, 1996).

Successivamente, il primo marzo 2000 la Corte di Cassazione IV sezione penale ha pronunciato una sentenza (Sez. IV penale -1 marzo 2000, n. 439, dep. 6 aprile 2000 -Pres. Battisti -Rel. Bianchi -Est. Colaianni -P.M. Geraci -Ric. Montagnana, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, pp. 1121 ss.), che sembrava risolvere una volta per tutte la questione delicatissima se sia lecita o addirittura obbligatoria l'esposizione del Crocifisso negli uffici pubblici.

In sede ricostruttiva delle norme la Corte rileva come esse siano ormai superate e contenute in atti normativi di varia natura risalenti al periodo fascista e le analizza dal punto di vista della loro legittimità sotto due profili, concludendo da un lato che tali norme sono espressione di un neo-confessionismo statale, ormai superato dal principio di laicità, dal momento che, specifica la sentenza, «l'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali».

Sotto il secondo profilo, la Corte nota come le norme sull'esposizione del Crocefisso, in quanto disposizioni di favore per la religione cattolica, contrastano con il principio di uguaglianza, respingendo la tesi che attribuiva al Crocefisso un valore simbolico generalizzato nella coscienza etica collettiva.

A tale ultimo proposito è richiamata espressamente proprio la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 1995, la quale, si dice,

«ha ritenuto una sorta di "profanazione della croce"

non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo».

Questo riferimento alle esperienze di altri Paesi è stato però criticato da una parte della dottrina, che lo ha definito

«oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo»

(cfr. R. Coppola, Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato, in questo Forum).

Accanto al principio di laicità - che implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale - la Cassazione (Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 cit., p. 1129) pone quello di libertà di coscienza:

«La libertà di coscienza è infatti un bene costituzionalmente rilevante e quindi deve essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana, al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa.

Ne consegue che questa libertà, nel pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona, va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionali e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento, operate dall'Alta Corte alla luce di quel parametro».

Da tutto ciò consegue che le norme relative all'esposizione del simbolo religioso sono espressione di un neoconfessionismo statale ormai superato dal principio di laicità: inoltre, i relazione al principio di uguaglianza, poiché le norme sull'esposizione del Crocefisso sono "genericamente promozionali" della religione cattolica, deve essere respinta la tesi che assegna a esso un

"valore simbolico della coscienza etica collettiva".

Sulla scia di tutte queste decisioni che definiscono lo Stato italiano come non confessionale, si innesta anche un'altra sentenza della Corte Costituzionale (cfr. 13 novembre 2000, n. 508 -Presidente Mirabelli -Redattore Zagrebelsky, consultabile sul sito: www.giurcost.org/decisioni/index/htlm), con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 402 c.p. (Vilipendio della religione di Stato) in quanto - ribadisce la sentenza -

«rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale».

La Corte ha ritenuto -così operando -che la persistenza dell'art. 402 c. p. integrasse una lesione al diritto di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge.

Quel motivo di favore che fino ad oggi è stato riservato alla

"religione di maggioranza",

finalizzato al mantenimento di una coesione sostanziale nella nostra società,

non ha più ragione di essere mantenuto nel sistema attuale, dato che

«le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale».

E dunque, in forza dei principi fondamentali sanciti agli artt. 3 e 8 della Cost.,

l'atteggiamento dello Stato non può che essere di «equidistanza e imparzialità» nei confronti di tutte le confessioni religiose.

La posizione di equidistanza e imparzialità cui fa riferimento la Corte «è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di

"principio supremo",

caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse»

(cfr. Sentenza n. 440 del 1995).

E' da sottolineare che nella sentenza la Corte afferma di aver maturato queste conclusioni in concomitanza «con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento»

(così S. Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 224),

non ultimo il recepimento con la legge 28 agosto 1997, n. 302 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Strasburgo 1 febb. 1995, che all'art. 5 assicura a tutti il diritto di conservare senza molestie le proprie credenze religiose.

Quello che colpisce è che a questi indubbi svolgimenti dell'ordinamento in senso pluralista, fa da contraltare una sorta di "fondamentalismo cattolico"

(così Francesco Onida, Il problema dei valori nello Stato laico, in Tedeschi Mario, Il principio di laicità nello Stato democratico, Messina, Rubettino

Editore, 1996, p. 92)

che turba le coscienze e inquina lo sviluppo sociale del Paese.

Questo orientamento è di origini marcatamente politiche, più che ecclesiali,

e ad esso alcune componenti non avvedute della Chiesa cattolica sono inclini a cedere, anche a causa del forte impatto emotivo della polemica.

«I fondamentalismi sono dotati di grande forza d'attrazione perché propongono "valori" e lo fanno con la facile potenza degli assiomi, senza richiedere sforzi valutativi alla ragione.

La risposta a questa sfida non può essere cercata nella contrapposizione di un corrispondente fondamentalismo cattolico: sarebbe una posizione contraria alla Costituzione repubblicana e persino a momenti della stessa storia cristiana della civiltà occidentale.

Come tutte le sfide alla libertà, anche questa deve essere combattuta con fiducia nelle nude armi e nella coerenza della libertà stessa.

E' compito della maggioranza saper scegliere di volta in volta l'opzione più giusta e convincente tale da non rischiare il sovvertimento delle stesse regole di libertà e di democrazia.

Il che significa anche continuare a garantire e tutelare il pluralismo, non comprimendo, ma anzi rispettando pienamente le stesse peculiarità di quella comunità che con il suo integralismo sfida i fondamenti laici della nostra libertà» (cfr. F. Onida, cit.).


1 commento:

LP ha detto...

Sul discorso suggerisco inoltre una visita al blog di diritto ecclesiastico della facolta' di giurisprudenza di bologna, dove, tra le altre cose, gli studenti si stanno esprimendo liberamente proprio su questi argomenti.