domenica, dicembre 20, 2009

Vietato fare le boccacce a qualcuno




CORTE di CASSAZIONE
Scattano le manette per chi fa le linguacce.
Sono vere e proprie ingiurie

D'ora in avanti bisognerà fare molta attenzione anche alle smorfie del viso perchè anche fare le linguacce può costituire un ingiuria ed integrare così la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 594 del codice penale *.
 A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza n. 48306/2009) che ha confermato una condanna inflitta ad un 41enne che aveva fatto le linguacce ad un vicino di casa.
Secondo gli ermellini quella smorfia è da considerarsi
"idonea ad incidere sul decoro e sull'onore della vittima".
E non c'è solo la condanna penale perchè la persona offesa ha diritto anche al risarcimento del danno.
Già in primo grado il Giudice di pace aveva emesso sentenza di condanna per quello sberleffo che la persona offesa era riuscita persino a fotografare.
Il caso è finito poi davanti alla Cassazione dove l'imputato ha tentato di sostenere che il suo gesto non poteva avere
"una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull'onore della vittima".
Niente da fare però:
La V sezione penale ha respinto il ricorso.
 Sarà ora il giudice civile a dover determinare la misura del risarcimento del danno.
 Questa, poi, non c’era d’aspettarsela ma, per poter giudicare con cognizione di causa l’esito di questa controversia occorrerebbe conoscere, passo per passo, la serie di eventi  sfociati nella fase finale le “linguacce” da parte di uno dei contendenti nei confronti dell’altro.
Infatti, non è che qualcuno di buon mattino si alza, esce sul pianerottolo e vedendo un vicino gli fa “boccacce” perché si è svegliato di malumore.
Di solito sono le c.d. liti da “cortile”, prolungate nel tempo anche per cose veniali, a determinare lo sfogo finale che, spesso, si presenta come un gesto liberatorio di un qualcosa che grava sullo stomaco.
Sarò curioso di esaminare la sentenza de quo non appena verrà depositata e pubblicata.
A risentirci, dunque.

  *Capo II: DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

 Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.

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